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Whistleblowing - Segnalazioni

Di cosa si tratta?

Il D. Lgs. 24/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale S.G. n. 63 del 15 marzo 2023, recepisce nell’ordinamento giuridico italiano la normativa comunitaria in materia di Whistleblowing, a tutela dei soggetti che segnalano attività illecite o frodi all’interno di aziende od enti pubblici o privati.

Il whistleblowing

Il whistleblowing è la rivelazione spontanea da parte di un individuo, il “segnalante” (in inglese “whistleblower”) di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno dell’azienda e del quale lo stesso sia stato testimone durante la sua attività lavorativa o durante la sua permanenza.

Chi può segnalare

Possono segnalare condotte illecite:

Le informazioni sulle violazioni devono sempre riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Cosa segnalare

Possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, violazioni di normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o della Società, purché commessi nell’ambito della stessa.

Sono escluse dalla disciplina del whistleblowing le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate ad un interesse personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro.

La riservatezza del segnalante

I canali di segnalazione garantiscono la riservatezza dell’identità della persona segnalante. La protezione della riservatezza è estesa alle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione.
Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Contenuti della segnalazione

La segnalazione deve essere circostanziata al fine di consentire la verifica dei fatti da parte del soggetto competente a ricevere e gestire le segnalazioni. Devono essere indicate le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la sua descrizione, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante.

Come segnalare

La Società mette a disposizione diversi canali interni.
Il canale di preferenza, consigliato perché consente di adempiere a tutte le disposizioni normative, è la segnalazione attraverso il portale dedicato.
L’iscrizione al portale richiede l’inserimento dei dati anagrafici (nome, cognome e indirizzo email) ma viene garantita la riservatezza dell’identità del segnalante.
E’ possibile inviare segnalazioni anche tramite servizio postale, che comprende posta ordinaria o raccomandata semplice, o contattando il gestore delle segnalazioni telefonicamente come indicato nella Procedura per il Whistleblowing.
Link all’informativa sul trattamento dati nella procedura di segnalazione Link all’informativa sul trattamento dati nella procedura di segnalazione tramite piattaforma informatica

Accesso al portale

Per accedere al portale dedicato per effettuare una segnalazione CLICCA QUI
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Orari validi sia per prenotazioni che per erogazione delle prestazioni. 

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